9.1. Né l'Acquirente né il Venditore (di seguito
denominato “Parti”) è responsabile per inadempimento o impropria
prestazione degli obblighi ai sensi del Contratto se tale inadempimento o
la prestazione impropria è causata da circostanze di forza maggiore al di là del
controllo della rispettiva Parte. Circostanze di forza maggiore ai sensi di questo
Il contratto include rivolte, guerre, disastri naturali e altri eventi straordinari
circostanze al di fuori del controllo delle Parti, che non potrebbero ragionevolmente
sono stati previsti al momento della conclusione del Contratto. Ciascuna Parte
si impegna a notificare immediatamente l'altra Parte al verificarsi di tale
circostanze e fornire informazioni pertinenti. Le Parti devono fare tutto
sforzi ragionevoli per minimizzare le conseguenze negative della forza maggiore
circostanze.
9.2. La forza maggiore si riferisce a eventi inevitabili,
conseguenze impreviste e incontrollabili contro cui la Parte interessata
non è stato possibile adottare precauzioni ragionevoli e che non avrebbero potuto essere prevenute
anche con il massimo impegno. Tali circostanze includono ma non si limitano a:
9.2.1. azioni delle autorità governative o delle forze armate, cambiamenti in
legislazione, embarghi, rivolte, guerre, azioni militari (dichiarate o meno),
minacce, atti di aggressione, occupazione militare, guerra civile, scioperi, sabotaggio,
sospensioni o sommosse di massa (se non esclusivamente legate ai dipendenti degli interessati
Party),
9.2.2. disastri naturali come terremoti,
uragani, inondazioni, gelate prolungate, pandemie o epidemie, così come incendi,
esplosioni, o altre circostanze che impediscono alla Parte di adempiere ai suoi
obblighi.
9.3. Se le circostanze di forza maggiore durano per
più di 3 (tre) mesi, ciascuna Parte può risolvere il Contratto mediante
notificando l'altra Parte per iscritto.